Decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1o febbraio 2008.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  

        Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e l'articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recanti disposizioni di proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali;

 

        Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ed in particolare l'articolo 1 recante la proroga delle autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali per la pace e di aiuto umanitario;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

 
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Pag. 10-11
emana
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 7.
(Copertura finanziaria).
Articolo 7.
(Copertura finanziaria).
        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 9, pari complessivamente a 1.020 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede:

        1. Identico.

            a) quanto a 1.000 milioni di euro, ivi compresi 100 milioni di euro utilizzabili a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

            b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata nella tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

        2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, valutato in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

        2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, valutato in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di


Pag. 34-35
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge n. 468 del 1978. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.         3. Identico.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         4. Identico.